DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1997, n. 250

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2010)
Testo in vigore dal: 1-8-1997
                               Art. 7.
                        Fonti di finanziamento
  1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:
  a) i  trasferimenti da parte dello  Stato connessi all'espletamento
dei  compiti  previsti dal  presente  decreto  ed all'attuazione  del
contratto di programma, nel limite  delle somme iscritte nei capitoli
dello  stato  di  previsione  del Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione per  il triennio  1997-1999, individuati con  decreto del
Ministro  dei  trasporti e  della  navigazione,  di concerto  con  il
Ministro del tesoro. A decorrere  dall'anno 2000 si provvede mediante
inserimento  delle   apposite  voci  nella  tabella   C  della  legge
finanziaria annuale;
  b) le tariffe per le  prestazioni di servizi stabilite con apposito
regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato
con  decreto  del Ministro  dei  trasporti  e della  navigazione,  di
concerto con il Ministro del tesoro;
  c) i proventi previsti dall'articolo  7 della legge 22 agosto 1985,
n. 449, come successivamente integrata e modificata;
  d) proventi derivanti da entrate diverse.
          Nota all'art. 7:
            -    Il   testo   dell'art.   7   della legge  22  agosto
          1985,  n.   449 (Interventi    di   ampliamento     e    di
          ammodernamento    nei      sistemi  aeroportuali  di Roma e
          Milano) e' il seguente:
            "Art. 7. -  A decorrere dall'anno finanziario 1985   sono
          versati  in apposito  capitolo  di  entrata   del  bilancio
          statale  per  essere riassegnati ai  capitoli dello   stato
          di  previsione della  spesa del Ministero   dei  trasporti,
          per     la  manutenzione    straordinaria, l'adeguamento  e
          lo   sviluppo   degli   aeroporti   statali    aperti    al
          traffico aereo civile, i seguenti proventi:
            1)  canoni  per  le  concessioni  aeroportuali  totali  o
          parziali  direttamente  dovuti  allo  Stato  in  base  alle
          disposizioni vigenti;
            2)  sanzioni  pecuniarie  a    carico   degli   operatori
          aeronautici  irrogate   ai sensi  della  legge  11 dicembre
          1980,  n.  862, e   del successivo regolamento    approvato
          con decreto ministeriale  18 giugno 1981;
            3)   altri   introiti,   individuati   con   decreto  del
          Ministro  dei trasporti  di concerto  con il  Ministro  del
          tesoro,  per servizi   e prestazioni resi  dalla  Direzione
          generale   dell'aviazione   civile   e   dai   suoi  organi
          periferici nonche'  recuperi di   spese e   somme  comunque
          anticipate  dalla Direzione generale  dell'aviazione civile
          e  dai  suoi  organi    periferici     per     conto     di
          amministrazioni  pubbliche  e  di privati.
            Alle  iniziative  occorrenti  per   l'istituzione  di  un
          apposito  capitolo  di  entrata nel bilancio  dello Stato e
          per  la  riassegnazione  ai  capitoli  dello     stato   di
          previsione  della  spesa    del Ministero dei trasporti per
          l'anno  1985 e ai corrispondenti capitoli    per  gli  anni
          successivi,  provvede  il  Ministro  del  tesoro con propri
          decreti".