DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
                             (Sanzioni). 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e   ferma   restando
l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 
    ((a) ai soggetti indicati  nell'articolo  35  che  rilasciano  il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica  la
sanzione amministrativa da euro  258  ad  euro  2.582.  Se  il  visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la
sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per
cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto
infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del
visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di
assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una
dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il
contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei
contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche'
in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle
dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre
anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di
rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472)); 
    a-bis)  ((LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  28  GENNAIO  2019,   N.4,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26)); 
    a-ter)  ((LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  28  GENNAIO  2019,   N.4,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26)). 
    b) al professionista che rilascia una  certificazione  tributaria
di  cui  all'articolo   36   infedele,   si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento  di
tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta
la  sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  la   certificazione
tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta'  e'
inibita in caso di accertamento di  ulteriori  violazioni  ovvero  di
violazioni  di  particolare   gravita';   si   considera   violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta  sanzione.
(16) 
  1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo e dell'articolo  7-bis,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. Il centro di assistenza  fiscale  per  il  quale  abbia
operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e  alle
altre somme indicate al comma 1. 
  2.  Le  violazioni  dei  commi  1  e  3  del  presente  articolo  e
dell'articolo 7-bis sono  contestate  e  le  relative  sanzioni  sono
irrogate  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
competente in ragione del domicilio fiscale  del  trasgressore  anche
sulla base delle  segnalazioni  inviate  dagli  uffici  locali  della
medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per  ciascun  anno
solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo'  essere  integrato  o  modificato   dalla   medesima   direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di
appartenenza dei  soggetti  che  hanno  commesso  la  violazione  per
l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. 
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  all'articolo
37, commi 2 e 4, ai sostituti  di  imposta  si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.582. (16) 
  4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per  un  periodo
da  tre  a  dodici  mesi,  quando  sono  commesse  gravi  e  ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di
cui agli articoli 34  e  35,  nonche'  quando  gli  elementi  forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto
alla documentazione fornita dal contribuente.  In  caso  di  ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  disposta
la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza;  nei  casi  di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. 
  4-bis.  La  definizione   agevolata   delle   sanzioni   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.   472,   non   impedisce   l'applicazione    della    sospensione,
dell'inibizione e della revoca. 
  4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta
l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai  commi  1  e  3
dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  ferma   restando   l'applicazione   dell'
articolo 3, comma 3, del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
472, nelle ipotesi in cui la violazione  sia  stata  gia'  contestata
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo
a restituzione di quanto eventualmente pagato." 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come  modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.