DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 12-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                              (Oggetto) 
 
  1. I contribuenti eseguono versamenti unitari  delle  imposte,  dei
contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello  Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei  confronti  dei  medesimi
soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro  la
data   di   presentazione   della   dichiarazione   successiva.    La
compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle
imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  puo'
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui  il  credito
emerge. (6) (6A) (22) (27) (46)((53)) 
  2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e
i debiti relativi: 
    a) alle imposte sui redditi,  alle  relative  adizionali  e  alle
ritenute alla fonte riscosse mediante  versamento  diretto  ai  sensi
dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo  comma  del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire  il  versamento
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli
27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; 
    c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi   e
dell'imposta sul valore aggiunto; 
    d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a  500,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    e) ai contributi previdenziali dovuti da  titolari  di  posizione
assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti
previdenziali, comprese le quote associative; 
    f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori
di  lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di   collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49,  comma  2,  lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali dovuti ai sensi del testo  unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
    h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai  sensi
dell'articolo 20; 
    h-bis) al saldo per il 1997  dell'imposta  sul  patrimonio  netto
delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461,
e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  come  da  ultimo  modificato
dall'articolo  4  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;(2) 
    h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,  e  con  i  Ministri  competenti  per
settore; 
    h-quater) al credito  d'imposta  spettante  agli  esercenti  sale
cinematografiche. 
    h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla  riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare  all'INPS,
ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni. 
    h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; (44) 
    h-septies) alle tasse scolastiche. (44) 
  2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542. 
  2-ter. Qualora il credito di imposta  utilizzato  in  compensazione
risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano
il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente
articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della
disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   e'   fissata   con
provvedimenti  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  altresi'
indicate le modalita'  con  le  quali  lo  scarto  e'  comunicato  al
soggetto interessato. 
  2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  i  contribuenti  a  cui  sia
stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai
sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la  facolta'  di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della
compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo; detta esclusione opera  a  prescindere  dalla  tipologia  e
dall'importo dei crediti,  anche  qualora  questi  ultimi  non  siano
maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita  IVA
oggetto del provvedimento, e  rimane  in  vigore  fino  a  quando  la
partita IVA risulti cessata. 
  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia
stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA
dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  15-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che  hanno  generato
l'emissione del provvedimento di esclusione. 
  2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il
modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato  tramite  i  servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta. 
                                                  (15) (20) (23) (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422  ha  disposto  (con  l'art.  2,
comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo
17, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (6A) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 10)
che "In deroga all'articolo 17, comma 1, del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono  legittimi  gli
atti compiuti dai sostituti  di  imposta  che,  nell'ipotesi  in  cui
abbiano impiegato somme proprie per corrispondere  l'acconto  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2000,   n.   268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.  354,
abbiano  utilizzato  il  relativo  credito  in  compensazione  con  i
versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000." 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 16)  che
"L'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  si
interpreta nel senso che le disposizioni  nello  stesso  previste  si
applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n.
311." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.C.M. 29 luglio 2008, (in G.U. 7/8/2008, n. 184), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e il  versamento
delle somme di cui agli articoli  17  e  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che  hanno  scadenza  nel  periodo
compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del  mese  di  agosto  2008,
possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20,  senza  alcuna
maggiorazione". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma  1)  che
"A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, relativi alle imposte erariali, e' vietata  fino  a  concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e
per i quali e' scaduto il termine di pagamento". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.C.M. 27 luglio 2010 (in G.U. 03/08/2010, n. 179) ha disposto
(con l'art.1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e  il  versamento
delle somme di cui agli articoli  17  e  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che  hanno  scadenza  nel  periodo
compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del  mese  di  agosto  2010,
possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20,  senza  alcuna
maggiorazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Resta  ferma  la
scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella  misura  dello
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, concernente  il  differimento,
per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei  versamenti  dovuti
dai soggetti che esercitano attivita' economiche per  le  quali  sono
state elaborati gli studi di settore,  nonche'  il  differimento  del
termine per la trasmissione in  via  telematica  delle  dichiarazioni
modello 730/2010". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  IL D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.L.  2  marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n.
44, ha disposto (con l'art. 37, comma 11-bis)  che  "Gli  adempimenti
fiscali e il versamento delle somme di cui agli  articoli  17  e  20,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  che  hanno
scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere  effettuati
entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1, lettera b)) che,  al  fine  di  favorire  la  trasparenza  e
semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2015  "in  deroga  a   quanto   previsto
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le
eccedenze di versamento di ritenute e  di  imposte  sostitutive  sono
scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le  modalita'
di cui all'articolo 17 del citato  decreto  legislativo  n.  241  del
1997. Dette somme non concorrono alla determinazione  del  limite  di
cui all'articolo 34, comma 1, della  legge  n.  388  del  2000  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma  2)
che "Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1°
gennaio 2020". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 3)
che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento  ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla
L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto (con l'art. 2-quater, comma  1)
che "L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi
prevista puo' avvenire,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti,
anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui  all'articolo  121
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  nei  confronti  di
enti impositori diversi".