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DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  22-2-2024
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Art. 8

(Adempimenti successivi).
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
((
2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
))
((23))
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio
((, verificato l'avvenuto pagamento,))
rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
((23))
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(19)

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 52-bis, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".