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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 173

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-1997. Gli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r), ed s), 80, comma 1, lettere f), i) ed l) entrano in vigore il 22-6-1997. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2015)
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Testo in vigore dal:  1-1-2006
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Art. 45

Premi lordi contabilizzati
1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.
2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica;
c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;
d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;
e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione;
f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.
3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti aderenti i premi dell'esercizio.
4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui .