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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 173

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-1997. Gli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r), ed s), 80, comma 1, lettere f), i) ed l) entrano in vigore il 22-6-1997. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2015)
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Testo in vigore dal:  30-6-2015
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Art. 31

Riserve tecniche del lavoro diretto
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche
((di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,))
del codice delle assicurazioni private.
3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste
((dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,))
del codice delle assicurazioni private.
4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.