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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 173

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-1997. Gli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r), ed s), 80, comma 1, lettere f), i) ed l) entrano in vigore il 22-6-1997. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2015)
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Testo in vigore dal:  1-1-2006
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Art. 24

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne
sopportano il rischio
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate . Nella nota integrativa è riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento.
2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti già diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, è data facoltà all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione può riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.
3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.