stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 1997, n. 124

Regolamento recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/5/1997
nascondi
Testo in vigore dal:  25-5-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

che sostituisce l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, di cui al capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, con la addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione sulle formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico a decorrere dal 1 gennaio 1996;
Visto l'articolo 3, comma 53, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle finanze la determinazione delle modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 52 dello stesso articolo 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
dispone che occorre far riferimento ai commi da 48 a 55 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, anziché ai commi da 48 a 52 dello stesso articolo 3, in considerazione delle modifiche apportate al predetto comma 53 dall'articolo 13, lettera e), del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-1497 U.C.L. del 24 febbraio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. In sostituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione è istituita, su tutto il territorio nazionale, l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, cui si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nonché l'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.
2. I poteri e le competenze spettanti alle regioni in materia di
addizionale regionale sono trasferiti alle province.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dalle formalità richieste al pubblico registro automobilistico a partire dal 1 gennaio 1996.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata".
- Il capo I del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è il seguente:
"Capo I
Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
Art. 1. - 1. È istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalità.
Art. 2. - 1. Ciascuna regione a statuto ordinario potrà determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalità.
Art. 3. - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura minima.
Art. 4. - 1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.
Art. 5. - 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.
2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa, devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della regione nel cui territorio è stata eseguita la formalità, il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilità.
3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.
Art. 6. - 1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e per quanto concerne le note di richiesta di formalità alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, verserà nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documenterà l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalità e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale; inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalità sono state eseguite.
2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.
3. Ciascuna regione riscuote e dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilità.
Art. 7. - 1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.
Art. 8. - 1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purché compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni".
- Il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera e), del D.L. 20 settembre 1996, n. 492, è il seguente:
"53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 52 del presente articolo".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: "169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390 e 20 settembre 1996, n. 492".


Note all'art. 1:
- Per il testo del capo I del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istruzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 592, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 10 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, è il seguente:
"Art. 10. - 1. L'addizionale regionale all'imposta
erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.
2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e
l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993".