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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1997, n. 146

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  17-7-2011
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Art. 4

Salario medio convenzionale
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni.
((3))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Pinto, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali

Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick ----------------- AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L.

15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 18) che il

presente articolo si interpreta nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai

agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.