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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997
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vigente al 04/12/2024
Testo in vigore dal:  13-2-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e rapporti con la normativa previgente
1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1963, n. 29.
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.
- L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: "Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".

Note all'art. 1:
- L'art. 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963, modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha podestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteca di interesse locale e regionale".
- L'art. 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:
"Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
5) ordinamento e circoscrizioni dei comuni;
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale nella regione;
9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4a e 5a categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali".