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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 8

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1997)
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vigente al 15/07/2015
Testo in vigore dal:  13-2-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, sono sostituiti dai seguenti:
"Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.
Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.
Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4.
L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.
La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, può istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi.
La regione può altresì istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963.
- Il D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1965.
- L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/63 prevede che: "Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Note all'art. 1:
- Il secondo, il terzo, il quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) prevedevano che:
"Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo.
Sono comprese altresì le somme versate per imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori.
L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti".
- L'art. 51 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce che: "Le entrate della regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province e dei comuni.
Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato".