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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 414

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/08/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  17-1-2014
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Art. 3

Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995.
1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:
a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia,
((al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio))
;
d) pensione di anzianità.
2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1 gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1 gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera b), rivalutata secondo i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi:
- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera a);
- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 28 OTTOBRE 2013, N. 157))
.
Restano altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
7. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830, con le modalità di accertamento dell'invalidità previste dall'art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e dall'art. 29 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e di cui all'art. 13, primo comma, lettere a) e b), della citata legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270. La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le predette disposizioni è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di esonero dal servizio dell'iscritto.
8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilità con la rendita eventualmente corrisposta dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo evento invalidante.
9. Per le forme di invalidità diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830, si applicano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.
10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, è confermata la possibilità di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1 gennaio 1996.