DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
Testo in vigore dal: 24-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
  Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti 
 
  1. Gli enti cui e' affidata la tenuta degli albi  e  degli  elenchi
degli esercenti l'attivita' libero-professionale di  cui  all'art.  1
sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie  di  cui
all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati
anagrafici ed identificativi della condizione professionale. 
  2. Gli iscritti agli albi o elenchi di  cui  al  comma  1,  che  si
trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a  presentare
domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale  secondo  le
modalita'  rispettivamente  previste  per  esse  e  ad  effettuare  i
relativi  adempimenti  contributivi,  ivi  compreso   il   contributo
integrativo a  carico  dell'utenza,  nelle  misure  e  alle  scadenze
stabilite. 
((3. Il contributo integrativo a carico di coloro  che  si  avvalgono
delle attivita' professionali  degli  iscritti  e'  fissato  mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti,  approvata  dai
Ministeri vigilanti, in  misura  percentuale  rispetto  al  fatturato
lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella  fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo'
essere inferiore al 2 per cento  e  superiore  al  5  per  cento  del
fatturato lordo. Al fine di migliorare  i  trattamenti  pensionistici
degli  iscritti  alle  casse  o  enti  di  cui  al  presente  decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,
n.  509,  che  adottano  il  sistema  di  calcolo   contributivo   e'
riconosciuta  la  facolta'  di   destinare   parte   del   contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  garantendo  l'equilibrio
economico, patrimoniale  e  finanziario  delle  casse  e  degli  enti
medesimi, previa delibera degli organismi  competenti  e  secondo  le
procedure stabilite  dalla  legislazione  vigente  e  dai  rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la  modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri  di  destinazione
dello  stesso,  sono  sottoposte   all'approvazione   dei   Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione  complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni)).