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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

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  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO I
    CAMPO DI APPLICAZIONE
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    CAPO II
    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
  • 6
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    CAPO III
    NORME GENERALI
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    CAPO IV
    ATTREZZATURE ED IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED
    ELETTROMECCANICI
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  • 31
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    CAPO V
    MANUTENZIONE
  • 32
  • 33
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO VI
    DISPOSIZIONI TECNICHE
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO I
    NORME COMUNI
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A CIELO APERTO
  • 52
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ IN SOTTERRANEO
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO I
    NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA ED
    IN MARE
  • 64
  • 65
  • 66
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  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A MARE
  • 88
  • 89
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  • 91
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  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • SANZIONI
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 85

(Verifica e collaudo degli impianti)
1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.
2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.
4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori.
5. Decorso tale termine, è facoltà dell'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformità per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n.46.