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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  26-7-1996

Art. 3

Finalità delle fondazioni
1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.