DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 5-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
                 Enti operanti nel settore musicale
  1. Il presente decreto si applica:
    a)  agli  enti  autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche
assimilate  di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
successive modificazioni;
    (( b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro
e  della  danza,  identificati  sulla  base  di  criteri  previamente
definiti  dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con
riferimento  alle  categorie  previste  dal titolo III della legge 14
agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni. ))
  2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134.
  3.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1, lettera b) definiscono con lo
statuto,  adottato  ai  sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i
poteri,  i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano
l'art.  14  in  tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni
del presente decreto, in quanto compatibili.