DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
                            S t a t u t o

  1.  Lo  statuto  deve  garantire  l'autonomia  degli  organi  della
fondazione,  i  componenti  dei quali non rappresentano coloro che li
hanno nominati ne' ad essi rispondono.
  2.  Lo  statuto  della  fondazione  determina,  nel  rispetto delle
disposizioni  del  presente  decreto,  lo  scopo della fondazione; la
composizione,  le  competenze  e i poteri dei suoi organi; i soggetti
pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali
altri  soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a
questi  spettanti;  le  procedure  di  modificazione; la destinazione
totale  degli  avanzi  di  gestione  agli scopi istituzionali, con il
divieto  di  distribuzione  di  utili  od altre utilita' patrimoniali
durante  la  vita  della  fondazione;  i  criteri  di devoluzione del
patrimonio  ad  enti  che  svolgono  attivita'  similari  e a fini di
pubblica utilita', in sede di liquidazione.
  3.   Lo   statuto   deve   prevedere   altresi'   le  modalita'  di
partecipazione  dei  fondatori privati, il cui apporto complessivo al
patrimonio  della  fondazione  non puo' superare la misura del 40 per
cento  del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono
nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori
che,   come  singoli  o  cumulativamente,  oltre  ad  un  apporto  al
patrimonio,  assicurano  per  almeno  due anni consecutivi un apporto
annuo  non  inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti ((
statali  ))  erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione,
verificato  con  riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella  fondazione,  fermo  restando  quanto  previsto  in  materia di
composizione  del  consiglio  di  amministrazione.  La permanenza nel
consiglio   di   amministrazione   dei  rappresentanti  nominati  dai
fondatori  privati  e'  subordinata all'erogazione da parte di questi
dell'apporto  annuo  per  la gestione dell'ente. Per raggiungere tale
entita'  dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per
atto  scritto  di  volere  concorrere  collettivamente  alla gestione
dell'ente  nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
  4.  La  fondazione  ha  sede  nel  comune  dove  aveva  sede l'ente
trasformato. La sede cosi' stabilita non e' modificabile.
  5.  Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita' delle
previsioni   statutarie  sono  approvate  dall'autorita'  di  Governo
competente  in  materia  di  spettacolo,  entro il termine di novanta
giorni dalla loro ricezione.