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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2015)
Testo in vigore dal:  19-8-1999
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Art. 4

Disposizioni in tema di versamento,
di accertamento e di sanzioni
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
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3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di inposte sui redditi.
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4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.
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5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.