DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 3-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  del  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato; 
 
             E M A N A il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
       Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
conferita dall'art. 2, comma 43, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva  dell'attivita'  commerciale  ai  soggetti  che
esercitano,  in  qualita'  di  titolari   o   coadiutori,   attivita'
commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad  attivita'  di
somministrazione al  pubblico  di  alimenti  e  bevande,  ovvero  che
esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche. 
 
                                        (1) (2) (3) (4) (5) (6) ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1)
che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo  28
marzo 1996, n. 207,  e'  concesso,  con  le  medesime  modalita'  ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 2 del predetto decreto  legislativo  nel  periodo
compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
272) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo
28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con  le  medesime  modalita'  ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 2 del predetto decreto  legislativo  nel  periodo
compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma
1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207,  e'  concesso,  con  le  medesime  modalita'  ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto  legislativo  nel  periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L.  4  novembre
2010,  n.  183,  ha  disposto  (con  l'art.  19-ter,  comma  1)  che"
L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,  e'
concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche  ai
soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2 del medesimo decreto legislativo nel periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che  nel  mese  di
compimento  dell'eta'  pensionabile  sono  anche  in   possesso   del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla  prima  decorrenza
utile della pensione di vecchiaia medesima." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27  dicembre
2013,  n.  147,  ha  disposto  (con  l'art.  19-ter,  comma  1)   che
"L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e'
concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche  ai
soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2 del medesimo decreto legislativo nel periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che  nel  mese  di
compimento  dell'eta'  pensionabile  sono  anche  in   possesso   del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla  prima  decorrenza
utile della pensione di vecchiaia medesima". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
283) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019  l'indennizzo  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  e'
concesso, nella misura  e  secondo  le  modalita'  ivi  previste,  ai
soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2 del medesimo decreto legislativo alla data di  presentazione  della
domanda". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 3 settembre 2019,  n.  101,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha  disposto  (con  l'art.  11-ter,
comma 1) che "Al fine di  sostenere  le  aziende  che  hanno  cessato
l'attivita' commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1,  commi  283  e  284,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,
l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  28  marzo
1996, n. 207, e' riconosciuto, nella misura e  secondo  le  modalita'
ivi previste, anche ai soggetti in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018".