DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 14-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
(Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93  -  Art.  6  D.L.C.P.S.  25
novembre 1947, n. 1285 -  Art.  2  D.L.  23  ottobre  1964,  n.  989,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 
1350 - Art. 79  D.P.R.  23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato
dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974,  n.  251,  convertito,  con
         modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346). 
               Accertamento, liquidazione e pagamento 
 
  1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve  essere  accertato  per
quantita' e qualita'. La classificazione  dei  prodotti  soggetti  ad
accisa e' quella stabilita dalla  tariffa  doganale  della  Comunita'
europea con riferimento ai capitoli ed ai codici  della  nomenclatura
combinata delle merci (NC). 
  2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti  ai
fini  dell'accisa  si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le
controversie doganali dal testo unico delle disposizioni  legislative
in materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,  e  le
stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia
delle dogane; le controversie concernenti i  tabacchi  lavorati  sono
risolte dalla Direzione generale dell'((Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli)) in conformita' alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli
39-bis e 39-ter. ((87)) 
  3.  La  liquidazione  dell'imposta  si  effettua  applicando   alla
quantita' di prodotto  l'aliquota  d'imposta  vigente  alla  data  di
immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita' di
cui  all'articolo  39-decies;  per  gli  ammanchi,  si  applicano  le
aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se
tale  momento  non  puo'  essere  determinato,  le  aliquote  vigenti
all'atto della loro constatazione. 
  4. I  termini  e  le  modalita'  di  pagamento  dell'accisa,  anche
relative ai parametri utili per garantire la competenza economica  di
eventuali  versamenti  in  acconto,  sono  fissati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto
di cui al primo periodo, restano fermi i termini e  le  modalita'  di
pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i   singoli
prodotti. Per i prodotti immessi  in  consumo  in  ciascun  mese,  il
pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno  16  del
mese successivo per le immissioni in consumo  avvenute  nel  mese  di
luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal  1°  al  15
del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non  e'  ammesso
il  versamento  unitario  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Relativamente  a  questi  ultimi
prodotti, il decreto di cui  al  primo  periodo  non  puo'  prevedere
termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel  periodo
precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del  6
per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro  5
giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli  interessi
in misura pari al tasso  stabilito  per  il  pagamento  differito  di
diritti doganali. Dopo la  scadenza  del  suddetto  termine,  non  e'
consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri  prodotti  fino
all'estinzione del debito d'imposta. Per  i  prodotti  d'importazione
l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini  previsti  per  i
diritti di confine, fermo restando che il pagamento non  puo'  essere
fissato per  un  periodo  di  tempo  superiore  a  quello  mediamente
previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta  anche  per  i
prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo
stesso trattamento  fiscale  previsto  per  i  prodotti  nazionali  e
comunitari. (83) 
  4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di
alcole  e  bevande  alcoliche  che  si   trovi   in   documentate   e
riscontrabili  condizioni  oggettive  e  temporanee  di   difficolta'
economica puo' presentare all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,
entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise,  istanza  di
rateizzazione  del  debito  d'imposta  relativo  alle  immissioni  in
consumo  effettuate  nel  mese  precedente  alla  predetta  scadenza.
Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate  istanze
di rateizzazione relative ad un massimo  di  altre  due  scadenze  di
pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non  sono
ammesse ulteriori istanze  prima  dell'avvenuto  integrale  pagamento
dell'importo gia' sottoposto a  rateizzazione.  L'Agenzia  adotta  il
provvedimento di accoglimento  o  di  diniego  entro  il  termine  di
quindici  giorni  dalla  data  di   presentazione   dell'istanza   di
rateizzazione e, in caso  di  accoglimento,  autorizza  il  pagamento
dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in  un  numero
modulato in funzione del completo versamento del  debito  di  imposta
entro la data prevista per  il  pagamento  dell'accisa  sui  prodotti
immessi in consumo nel mese di  novembre  del  medesimo  anno.  Sulle
somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione  sono  dovuti  gli
interessi nella misura stabilita  ai  sensi  dell'articolo  1284  del
codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di
una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza  dalla
rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli
importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui
al  comma  4,  nonche'  della  sanzione  prevista  per  il  ritardato
pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova  applicazione
nel caso in  cui  si  verifichino  errori  di  limitata  entita'  nel
versamento delle rate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020,  N.
34. 
 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: 
  - (con l'art. 131, comma 1) che "Per i prodotti energetici  immessi
in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa,
da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  del  testo  unico
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del  mese  di
maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la  predetta
data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni  e  l'indennita'  di
mora previste per il ritardato pagamento"; 
  - (con l'art. 132, comma 1) che "In considerazione dello  stato  di
emergenza  derivante  dalla  diffusione  del  COVID-19,  i  pagamenti
dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo  nei  mesi  di
aprile,  maggio,  giugno,  luglio  e  agosto   dell'anno   2020,   da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere  eseguiti
nella misura dell'ottanta per  cento,  a  titolo  di  acconto,  degli
importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4: 
    a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi  in
consumo nel mese di aprile 2020; 
    b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma  4,  del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo  nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020"; 
  - (con l'art. 132, comma 2) che "Nel caso di cui  al  comma  1,  il
versamento del saldo delle somme dovute  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 4, del predetto testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, e' effettuato entro il termine del  16  novembre  2020,
senza il pagamento di interessi". 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13  febbraio
2023.