DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-4-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 63.
    (Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia
   elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n.
  23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H,
del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*)
     - Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 -
                     D.P.C.M. 21 dicembre 1990).
               Licenze di esercizio e diritti annuali

  1.  Le  licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono
rilasciate dall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per
territorio,  prima  dell'inizio  dell'attivita' degli impianti cui si
riferiscono   ed   hanno   validita'   illimitata.   Fatte  salve  le
disposizioni  previste  per  i  singoli  tributi,  la  licenza  viene
revocata  quando  vengono  a  mancare  i  presupposti per l'esercizio
dell'impianto.
  2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto
annuale nella seguente misura:
    a)  depositi  fiscali  (fabbriche  ed impianti di lavorazione, di
trattamento e di condizionamento): ((258,23 euro));
    b)  depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande
fermentate  diverse  dal  vino  e  dalla  birra,  depositi): ((103,29
euro));
    c)  depositi  per  uso  commerciale di prodotti petroliferi, gia'
assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: ((51,64
euro));
    d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione,
di  condizionamento,  di  alcole  e di prodotti alcolici, depositi di
alcole  denaturato  e depositi di alcole non denaturato, assoggettato
od esente da accisa: ((51,64 euro));
    e)  esercizi  di vendita di prodotti alcolici: ((33,57 euro)). Il
diritto  annuale  di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art.
61.  Il  diritto  annuale  di  cui  alla  lettera  c)  e'  dovuto per
l'esercizio   dei  depositi  commerciali  dei  prodotti  assoggettati
all'imposizione  di  cui  all'articolo  61.  La  licenza  relativa ai
depositi  di  cui  alla  lettera  c)  viene  rilasciata anche per gli
impianti   che  custodiscono  i  prodotti  soggetti  alla  disciplina
prevista  dal  decreto-legge  8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. (7)
  3.  Nel  settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le
licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale
nella seguente misura:
    a)  officine  di  produzione,  cabine  e  punti di presa, per uso
proprio,  di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di
produzione  ed  acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta
od acquistata ad altri fabbricanti: ((23,24 euro));
    b)  officine  di  produzione,  cabine  e  punti  di presa a scopo
commerciale: ((77,47 euro)).
  4.  Il  diritto  annuale di licenza deve essere versato nel periodo
dal  dal  1°  al  16  dicembre  dell'anno  che  precede quello cui si
riferisce  e  per  gli  impianti di nuova costituzione o che cambiano
titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa
il  diritto  di  licenza  entro il termine stabilito e' punito con la
sanzione  amministrativa  da  una  a  tre volte l'importo del diritto
stesso.
  5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche
di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni,  non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato
condannato  per  fabbricazione  clandestina  o  per  gli  altri reati
previsti  dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e
sulle bevande alcoliche.
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  (*) Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11
ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870.
  (**) Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11
marzo  1950,  n.  50,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9
maggio 1950, n. 202.

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  AGGIORNAMENTO (7)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 21, comma 5)
che  "A  valere  dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli
esercizi  di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63,
comma   2,   lettera  e),  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' soppresso".