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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  29-4-2012
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Art. 55


(Accertamento e liquidazione dell'accisa).

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore
((ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente))
, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
((Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione))
.
6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.