DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 31-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
           (Disposizioni particolari per il gas naturale). 
 
  1. Il gas naturale (codici  NC  2711  11  00  e  NC  2711  21  00),
destinato alla combustione per usi  civili  e  per  usi  industriali,
nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione
delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della  fornitura  ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas  naturale
estratto per uso proprio. (113) ((117)) 
  2. Sono considerati compresi negli usi civili  anche  gli  impieghi
del gas  naturale,  destinato  alla  combustione,  nei  locali  delle
imprese  industriali,  artigiane  e  agricole,  posti   fuori   dagli
stabilimenti, dai  laboratori  e  dalle  aziende  dove  viene  svolta
l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di  acqua  calda,  di
altri vettori  termici  o  di  calore,  non  utilizzati  in  impieghi
produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 
  3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del
gas naturale, destinato  alla  combustione,  in  tutte  le  attivita'
industriali  produttive  di  beni  e  servizi   e   nelle   attivita'
artigianali  ed  agricole,   nonche'   gli   impieghi   nel   settore
alberghiero,  nel  settore  della  distribuzione  commerciale,  negli
esercizi   di   ristorazione,   negli   impianti   sportivi   adibiti
esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini  di
lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di  cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del
comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche  se
riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi', compresi  negli
usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro,  gli
impieghi  del  gas  naturale,  destinato  alla   combustione,   nelle
attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate  all'assistenza
dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. 
  4.  Sono  assoggettati  all'aliquota  relativa  al   gas   naturale
impiegato per combustione  per  usi  industriali  i  consumi  di  gas
naturale impiegato negli stabilimenti  di  produzione  anche  se  nei
medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti  da  altri
stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa' collegate
con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni connesse  con
l'attivita' industriale. 
  5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1  si  considerano  gas
naturale anche le miscele  contenenti  metano  ed  altri  idrocarburi
gassosi in misura non inferiore al 70 per cento  in  volume.  Per  le
miscele contenenti metano ed  altri  idrocarburi  gassosi  in  misura
inferiore al 70 per cento in volume,  ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i  presupposti,
sono applicate le aliquote di accisa, relative al  gas  naturale,  in
misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume,  di  metano
ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria  o  con
altri gas ottenuti nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
applica con riguardo  ai  quantitativi  di  gas  naturale  originari,
secondo le percentuali sopraindicate, impiegati  nelle  miscelazioni.
Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta' od in
altri  stabilimenti,  con  qualsiasi  processo  di  lavorazione   che
utilizzi metano o altra materia prima,  l'imposta  si  applica  sulla
percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 
  6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma
5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che  le
produce. 
  7. Sono obbligati al pagamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  1
secondo le modalita' previste dal comma 13 e con diritto  di  rivalsa
sui consumatori finali: 
    a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai
consumatori finali  comprese  le  societa'  aventi  sede  legale  nel
territorio nazionale e  registrate  presso  la  competente  Direzione
regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari
non aventi sede nel medesimo territorio che  forniscono  il  prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali; 
    b) i soggetti che acquistano per  uso  proprio  gas  naturale  da
Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti
ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; 
    c) i soggetti che acquistano  il  gas  naturale  confezionato  in
bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari  o  da  Paesi
terzi; 
    d) i soggetti che estraggono per uso  proprio  gas  naturale  nel
territorio dello Stato. 
  8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati
i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo  gas  naturale
impiegato per il vettoriamento del prodotto. 
  9. Si considerano consumatori finali anche gli  esercenti  impianti
di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati
di apparecchiature  di  compressione  per  il  riempimento  di  carri
bombolai. 
  10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di  denunciare
preventivamente la propria attivita' all'Ufficio  dell'Agenzia  delle
dogane competente per territorio  e  di  prestare  una  cauzione  sul
pagamento dell'accisa. Tale  cauzione  e'  determinata  dal  medesimo
Ufficio in misura pari ad un dodicesimo  dell'imposta  annua  che  si
presume dovuta in relazione ai dati  comunicati  dal  soggetto  nella
denuncia  e  a  quelli   eventualmente   in   possesso   dell'Ufficio
competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza
e verificata la completezza dei dati relativi alla  denuncia  e  alla
cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui  ai  commi  7  ed  8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento
della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare,  in
un apposito registro di carico  e  scarico,  i  quantitativi  di  gas
naturale estratti, acquistati o ceduti e ad  integrare,  a  richiesta
dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve  risultare
pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. 
  11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di
cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici.
L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal medesimo  obbligo
le ditte affidabili e di  notoria  solvibilita'.  Tale  esonero  puo'
essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che  ne  avevano
consentito la concessione;  in  tal  caso  la  cauzione  deve  essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
  12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o  revocata  a
chiunque sia stato condannato con sentenza passata in  giudicato  per
reati connessi  all'accertamento  ed  al  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e'  prevista
la pena della reclusione. 
  13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato  sulla  base
di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per
la determinazione del  debito  d'imposta,  che  sono  presentate  dai
soggetti obbligati entro il mese  di  marzo  dell'anno  successivo  a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare  entro  la  fine  di
ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno  precedente.
Il versamento a conguaglio e'  effettuato  entro  il  mese  di  marzo
dell'anno  successivo  a  quello   cui   si   riferisce.   Le   somme
eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta  sono  detratte
dai successivi versamenti di acconto.  L'Amministrazione  finanziaria
ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base
dei dati tecnici e contabili disponibili.  Per  la  detenzione  e  la
circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 5 e 6. 
  14. Contestualmente all'avvio della propria attivita',  i  soggetti
che effettuano l'attivita' di vettoriamento del gas naturale ne danno
comunicazione al  competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e
presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i  dati
relativi al gas  naturale  trasportato  rilevati  nelle  stazioni  di
misura.  La  dichiarazione  e'  presentata  al   competente   Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo
a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti  sono
altresi'  tenuti  a  rendere  disponibili  agli  organi  preposti  ai
controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato. 
  15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta  di  gas
naturale, i venditori compilano una dichiarazione per  i  consumi  di
gas  naturale  accertati  e  la  trasmettono  al  competente  ufficio
dell'Agenzia delle dogane appena i  consumi  fraudolenti  sono  stati
accertati. 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 13)
che "In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e  industriali,   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  gennaio,
febbraio e marzo dell'anno 2023 sono  assoggettate  all'aliquota  IVA
del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo  periodo
siano contabilizzate sulla base di consumi  stimati,  l'aliquota  IVA
del 5 per cento si applica  anche  alla  differenza  derivante  dagli
importi ricalcolati sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,
anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno
2023". 
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AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ha disposto (con l'art.  2,  comma  1)
che "In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023".