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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

note: Entrata in vigore del decreto: 01-09-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2024)
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Testo in vigore dal:  14-3-2024
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Art. 6

Requisiti per l'ammissione al corso
1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; (13)
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
d) idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
i) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
((23))
l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva.
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. (13)
1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle del personale delle Forze dì polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 1, lettera c), del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 22) che "Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 57) che "L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente".
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AGGIORNAMENTO (23)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 11 marzo 2024, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/2024, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,»".