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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 114

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/5/1995
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Testo in vigore dal:  5-5-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 41, concernente delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990;
Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Valore limite delle emissioni in atmosfera
1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m(Elevato al Cubo) (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).
2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A.
3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
4. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 41 così recita:
"Art. 41 (Amianto: criteri di delega). - 1.
All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/2z17/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente".
- La direttiva 87/217/CEE è pubblicato in GUCE n. L 85 del 28 marzo 1987.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L'art. 3 così recita:
"Art. 3 (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'art. 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
' a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilò.
5. Il comma 2 dell'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato".
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in materia di qualità dell'aria, relativamente e specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.