DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                       Ordinamento degli enti 
 
  1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto  e'
determinato dai regolamenti previsti  dal  comma  2  dell'art.  1  in
conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 
  2. Sono organi degli Enti: 
    a) il presidente; 
    ((a-bis) il vice presidente; 
    a-ter) il consiglio di amministrazione;)) 
    b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
    c) il collegio dei sindaci; 
    d) il direttore generale. (9) 
  ((3. Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istituto;
convoca e presiede il consiglio di  amministrazione;  puo'  assistere
alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente  e'
nominato ai sensi  della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  con  la
procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400;
la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.)) 
  ((3-bis. Il vice  presidente,  scelto  tra  persone  di  comprovata
competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato  ai  sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio  di
amministrazione, sostituisce il  Presidente  in  caso  di  assenza  o
impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate)). 
  4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce  i  programmi  e
individua  le  linee   di   indirizzo   dell'ente;   elegge   tra   i
rappresentanti  dei  lavoratori  dipendenti  il  proprio  presidente;
nell'ambito della programmazione generale,  determina  gli  obiettivi
strategici pluriennali; definisce, in sede  di  autoregolamentazione,
la  propria  organizzazione  interna,  nonche'  le  modalita'  e   le
strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo
interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per  acquisire  i
dati e gli elementi relativi alla  realizzazione  degli  obiettivi  e
alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive
di carattere generale relative all'attivita'  dell'ente;  approva  in
via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,  nonche'
i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento  e
disinvestimento,  entro  sessanta  giorni  dalla  deliberazione   del
consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza  tra  i  due
organi, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  provvede
all'approvazione  definitiva.  Almeno  trenta  giorni   prima   della
naturale  scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
cessazione ((o decadenza)) del presidente, il consiglio di  indirizzo
e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
affinche' si proceda alla nomina del nuovo  titolare.  ((Il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina
di cui al comma 3.)) I componenti dell'organo  di  controllo  interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio  di
indirizzo e  vigilanza.  Il  consiglio  dell'INPS  e  dell'INPDAP  e'
composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza
delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra
le organizzazioni maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale
dei datori  di  lavoro  e,  relativamente  all'INPS,  dei  lavoratori
autonomi,  secondo  criteri  che  tengano  conto  delle  esigenze  di
rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di
ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL  e'  composto  da
venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori  autonomi  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo  i  medesimi  criteri
previsti dal presente  comma  in  relazione  all'INPS.  Il  consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri  scelti  secondo  i  criteri
predetti.(8) 
  ((5.  Il  consiglio   di   amministrazione   predispone   i   piani
pluriennali,  i  criteri  generali  dei  piani  di   investimento   e
disinvestimento, il  bilancio  preventivo  ed  il  conto  consuntivo;
approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera  i
piani d'impiego dei fondi disponibili  e  gli  atti  individuati  nel
regolamento interno di organizzazione e  funzionamento;  delibera  il
regolamento  organico  del  personale,  sentite   le   organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative   del   personale,   nonche'
l'ordinamento dei servizi, la  dotazione  organica  e  i  regolamenti
concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i  regolamenti  di
cui all'articolo 10 del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48;
trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e  vigilanza  una
relazione  sull'attivita'  svolta  con  particolare  riferimento   al
processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra
relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza.
Il consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra  funzione  che  non  sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi  dell'ente.  Il
consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo  presiede,
dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone  dotate
di comprovata competenza e  professionalita'  nonche'  di  indiscussa
moralita' e indipendenza. Si applicano,  riguardo  ai  requisiti,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di
amministrazione  e'  incompatibile  con  quella  di  componente   del
consiglio di indirizzo e vigilanza.)) 
  6. Il direttore generale, nominato su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  cosi'  come
modificato dall'art. 12  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  puo'
assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza;  ha  la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati
e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei
servizi, assicurandone l'unita' operativa  e  di  indirizzo  tecnico-
amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48  della
legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  7. Il collegio  dei  sindaci,  che  esercita  le  funzioni  di  cui
all'art. 2403 e seguenti del  codice  civile,  e'  composto:  a)  per
l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale   e   tre   in
rappresentanza del Ministero del tesoro; b)  per  l'INPDAP  da  sette
membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale e quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza
del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  due  in
rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei  rappresentanti  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di
presidente. I  rappresentanti  delle  Amministrazioni  pubbliche,  di
qualifica non inferiore a dirigente generale,  sono  collocati  fuori
ruolo  secondo   le   disposizioni   dei   vigenti   ordinamenti   di
appartenenza. Per ciascuno  dei  componenti  e'  nominato  un  membro
supplente. (9) 
  8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base di  designazioni  delle
confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma  4.  La  nomina
del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7  e  8,
della legge 9 marzo 1989, n. 88. ((Il consiglio di amministrazione e'
nominato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.)) 
 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione  di  quello  di  cui
alla lettera d) , durano in carica  quattro  anni  e  possono  essere
confermati una sola volta. I membri degli organi  collegiali  cessano
dalle funzioni allo scadere del quadriennio,  ancorche'  siano  stati
nominati nel corso di esso in  sostituzione  di  altri  dimissionari,
decaduti dalla carica o deceduti. 
  10. Per l'INPS continuano  ad  operare  i  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1,  punto  4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della
predetta legge e' composto, oltre che dal  presidente  dell'Istituto,
che lo presiede, dai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,  integrati  da
due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e  del  Ministero
del tesoro. 
  ((11.  Gli  emolumenti  rispettivamente  del   Presidente   e   dei
componenti del consiglio di amministrazione  di  INPS  e  INAIL  sono
definiti  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai
predetti fini, ferme restando le misure di contenimento  della  spesa
gia' previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto  definisce
entro  il  30  aprile  2019,  ulteriori   interventi   di   riduzione
strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette  misure
sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi
Istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 7,  comma  9)  che
"Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  consigli  di  indirizzi  e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 7, lettera d))  che  "sono
eliminati  gli   ultimi   tre   periodi   del   medesimo   comma   5,
dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella "componente  del
consiglio di vigilanza."". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che
"Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo
30 giugno 1994, n. 479 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
degli Enti soppressi ai sensi del comma  1,  cessano  dalla  data  di
adozione dei decreti di cui al comma 2." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 5, lettera  b))  che  "La
disposizione di cui all'articolo  3,  comma  7,  del  citato  decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che  i  relativi
posti  concorrono  alla  determinazione  delle  percentuali  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza".