DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-6-1994
                              Art. 501. 
                           Riabilitazione 
 
  1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu  inflitta  la
sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
la valutazione del servizio,  abbia  mantenuto  condotta  meritevole,
puo' chiedere che  siano  resi  nulli  gli  effetti  della  sanzione,
esclusa ogni efficacia retroattiva. 
  2. Il termine di cui al comma 1 e' fissato in cinque  anni  per  il
personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma
2, lettera d).