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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-9-2000
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Art. 27

Autonomia amministrativa
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4.
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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