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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

Art. 23

1. L'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri".
Nota all'art. 23:
- Il D.P.R. n. 18/1967 reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri".