DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1993, n. 470

Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1994)
Testo in vigore dal: 9-12-1993
                              Art. 19.
  1. L'art. 52 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  52 (Disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni  pubbliche  e  verifica).  -  1.  Il
Ministero  del  tesoro, per gli aspetti di interesse regionale previa
intesa con le amministrazioni regionali,  espressa  dalla  Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
con  specifica  indicazione  di quello da porre a carico del bilancio
dello Stato e  di  quello  al  quale  provvedono,  nell'ambito  delle
disponibilita'  dei  rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche.
L'onere a carico del bilancio dello Stato e' determinato con apposita
norma da inserire nella legge  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  11
della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
   2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per  gli  aspetti  di
interesse  regionale  previa intesa con le amministrazioni regionali,
espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle  prov-
ince  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, impartisce all'agenzia le
direttive per  i  rinnovi  dei  contratti  collettivi,  indicando  in
particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i
criteri  generali  della  distribuzione delle risorse al personale ed
ogni altro elemento utile  in  ordine  al  rispetto  degli  indirizzi
impartiti.
   3.  I  contratti  collettivi  sono corredati da appositi prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale,
prevedendo la possibilita' di  prorogare  l'efficacia  temporale  del
contratto,  ovvero  di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in
caso di accertata esorbitanza  dai  limiti  di  spesa.  Essi  possono
prevedere  la  richiesta,  da  parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri o delle organizzazioni sindacali  firmatarie  dei  contratti
collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego,  istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro dall'art.  10  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  di
controllo  e  certificazione  dei  costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il  nucleo  si  pronuncia  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  I  compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo
di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente  previsti
dal citato art. 10.
  4.  La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro  in
ragione  dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei
singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro e'  autorizzato
a  ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore  dei  competenti  capitoli  di
bilancio,    anche   di   nuova   istituzione,   per   il   personale
dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante   trasferimento   ai
bilanci  delle  amministrazioni  autonome  e degli enti in favore dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura  dei
relativi  oneri.  Analogamente  provvedono  le  altre amministrazioni
pubbliche con i rispettivi bilanci.
  5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4  devono
trovare   specifica  allocazione  nelle  entrate  dei  bilanci  delle
amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere   assegnate   ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita  non  possono  essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa".