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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360

Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

note: Entrata in vigore : 1/10/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1994)
Testo in vigore dal:  1-10-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la prima approvazione dello schema del testo del presente decreto legislativo in data 25 giugno 1993 da parte del Consiglio dei Ministri;
Uditi i pareri resi, a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, in data 5 agosto 1993 e da quella del Senato della Repubblica, in data 3 agosto 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 settembre 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alla lettera A, dopo le parole: "di inizio e fine" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";
b) al comma 3, alla lettera B, dopo le parole: "due corsie di marcia e" le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";
c) al comma 3, alla lettera D, dopo le parole: "ai mezzi pubblici," le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra";
d) al comma 5 le parole da: "Riguardo al" a: "di carattere amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti,";
e) al comma 6 dopo le parole: "al comma 2, lettere" le parole: " B e C" sono sostituite dalle seguenti: " B, C ed F" e in fine, dopo la lettera C , è aggiunta la seguente: " D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade 'vicinalì sono assimilate alle strade comunali.";
f) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
g) al comma 8 le parole: "strade statali sia ai sensi del comma 2 che del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade statali ai sensi del comma 5", le parole: "il Consiglio nazionale delle ricerche," sono soppresse e le parole: "rimanenti strade ai sensi del comma 2 e del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade ai sensi del comma 5";
h) al comma 9 le parole da: "Quando le strade" a: "agli scopi funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste".
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. In un prossimo fascicolo della Gazzetta Ufficiale si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, corredato delle relative note.