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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534

Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1993
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Testo in vigore dal:  28-12-1993

Art. 3

1. Al titolo V del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 67:
1) al primo comma, le parole: "degli articoli 64 e 65" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 64";
2) al n. 2 del primo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nonché i rappresentanti" sono aggiunte le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
3) al n. 3 del primo comma, le parole: "nella cassetta" sono sostituite dalle seguenti: "nelle rispettive cassette";
b) all'articolo 68:
1) il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 sono abrogati;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
c) all'articolo 69, primo comma, le parole: "all'articolo 60 e" sono abrogate;
d) all'articolo 70, primo comma, la parola: "60" è abrogata;
e) all'articolo 71, primo comma, n. 2), le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "per i candidati nel collegio uninominale";
f) all'articolo 72:
1) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
2) al secondo comma, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
g) all'articolo 73:
1) al primo comma, le parole: "le ore 14" sono sostituite dalle seguenti: "le ore 22";
2) al secondo comma, le parole: "alle ore 14 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 22 del lunedì";
3) al terzo comma, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
h) all'articolo 74, primo comma, dopo le parole: "dai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
i) all'articolo 75:
1) al primo comma, dopo le parole: "dai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
2) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati;
l) all'articolo 76, primo comma, n. 1, la parola: "60" è abrogata;
m) all'articolo 79:
1) al quinto comma, dopo le parole: "ai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) all'ultimo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
n) all'articolo 81:
1) al primo comma, dopo le parole: "dai rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) il secondo ed il quarto comma sono abrogati;
o) all'articolo 104, sesto comma, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
p) all'articolo 106, dopo le parole: "sottoscriva più di" sono inserite le seguenti: "una candidatura nel collegio uninominale o più di";
q) all'articolo 110, primo comma, le parole: "la scheda" sono sostituite dalle seguenti: "una scheda";
r) all'articolo 112, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
s) l'articolo 115 è abrogato;
t) all'articolo 119, comma 1, dopo le parole: "ivi compresi i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e".