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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2020)
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Testo in vigore dal:  28-12-1993

Art. 5

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5)
1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.