DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 61 
                    Gettito e costo del servizio 
  1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di
esercizio del servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
interni di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore, per  gli  enti
di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, al 70 per  cento  del  predetto  costo,  fermo
restando per gli enti di cui alla lettera a)  dello  stesso  articolo
45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo  della  tassa
non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio.  Ai
fini dell'osservanza  degli  indicati  limiti  minimo  e  massimo  di
copertura dei costi si fa riferimento ai dati  del  conto  consuntivo
comprovati  da  documentazioni  ufficiali  e   non   si   considerano
addizionali, interessi e penalita'. 
  2. Il costo del servizio di cui  al  comma  1  comprende  le  spese
inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonche' le  quote
di ammortamento dei mutui per la  costituzione  di  consorzi  per  lo
smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli  impianti
e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti  ai  sensi
dell'art. 67, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917.  Fra  i  costi  di  gestione  delle  aziende  speciali,
municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli  oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari ai  sensi  dell'art.  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,  n.  902,  da
versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio  successivo  a
quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio. 
  3. Dal costo, determinato in base al disposto  del  comma  2,  sono
dedotte per quota percentuale,  corrispondente  al  rapporto  tra  il
costo di smaltimento dei  rifiuti  interni  e  quello  relativo  allo
smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo  comma,  n.  3),
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo  dei  rifiuti  sotto
forma di energia o materie prime secondarie diminuite di  un  importo
pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti 
del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2. 
  3-bis. Ai fini della  determinazione  del  costo  di  esercizio  e'
dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana  gestiti
in regime di privativa comunale un importo,  da  determinare  con  lo
stesso regolamento di cui all'articolo 68, non  inferiore  al  5  per
cento e non superiore al 15  per  cento,  a  titolo  di  costo  dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui  all'articolo  2,  terzo
comma, numero 3), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza  di  gettito  derivante
dalla predetta deduzione e'  computata  in  diminuzione  del  tributo
iscritto a ruolo per l'anno successivo. (14) ((18)) 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 49,  comma  12)
che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma  3-bis,  del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla  legge
28  dicembre  1995,  n.  549,  per  l'anno  1998,   ai   fini   della
determinazione del costo di esercizio della nettezza  urbana  gestito
in regime di privativa  comunale,  i  comuni  possono,  con  apposito
provvedimento   consiliare,   considerare   l'intero   costo    dello
spazzamento dei rifiuti solidi  urbani  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."
    
------------------


    
AGGIORNAMENTO (18) 
La L. 23 dicembre 1998 n. 448 ha disposto (con l'art. 31,  comma  23)
che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis,  del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come  modificato  dalla
legge 28 dicembre 1995, n.  549,  per  l'anno  1999,  ai  fini  della
determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti  solidi  urbani  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive modificazioni."