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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360

Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

note: Entrata in vigore : 1/10/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1994)
Testo in vigore dal:  1-10-1993

Art. 57

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole: "come previsto nel regolamento," la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può" e la lettera E è sostituita dalla seguente: "E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.";
b) al comma 5:
le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
dopo le parole: "anche se" sono aggiunte le seguenti: "alla guida di veicoli";
al secondo periodo le parole: "Le patenti di categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "Le suddette patenti";
dopo le parole: "di particolari tipi e caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché con determinate prescrizioni";
sono soppresse le parole: "ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente";
c) al comma 7 le parole: "da ogni prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "dalla prefettura del luogo di residenza";
d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1 luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purché esibiscano idonea documentazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1 gennaio 1993, svolgevano tale attività da almeno un anno.";
e) al comma 12 le parole: "persone che non siano munite della patente di guida o del" sono sostituite dalle seguenti: "persona che non abbia conseguito la patente di guida o il";
f) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.";
g) al comma 18 dopo le parole: "di guida" la parola: "del" è soppressa e sono aggiunte le seguenti: "eventualmente posseduta dal".