DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 97 
       Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura  di
liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie  non  si  svolge
con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre  la
sostituzione dei liquidatori, nonche'  dei  membri  degli  organi  di
sorveglianza ((, determinandone il relativo compenso a  carico  della
societa')). ((65)) 
  2. Il  provvedimento  di  sostituzione  e'  pubblicato  secondo  le
modalita' previste dall'art. 81, comma 2. 
  3.  La  sostituzione  degli  organi  liquidatori  non  comporta  il
mutamento della procedura di liquidazione. 
                                                                  (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  l'introduzione,  prima  dell'art.  97,   della   "Sezione   V   -
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale".