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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  16-11-2015
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Art. 97

Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza
((, determinandone il relativo compenso a carico della società))
.
((65))
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
(2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 97, della "Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA".
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale".