DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 95-ter 
                               Deroghe 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di
un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una  procedura  di
liquidazione: 
    a) su contratti e rapporti di  lavoro,  sono  disciplinati  dalla
legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro; 
    b) su contratti  che  danno  diritto  al  godimento  di  un  bene
immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario nel cui territorio  e'  situato  l'immobile.  Tale  legge
determina se un bene sia mobile o immobile; 
    c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una  nave  o  a  un
aeromobile soggetti  a  iscrizione  in  un  pubblico  registro,  sono
disciplinati  dalla  legge  dello  Stato  comunitario  sotto  la  cui
autorita' si tiene il registro; 
    d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o  altri  diritti  su
strumenti  finanziari  la  cui  esistenza  o  il  cui   trasferimento
presuppongano l'iscrizione in un  registro,  in  un  conto  o  in  un
sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla  legislazione
dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il  conto  o  il
sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo   95-bis,   sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto: 
    a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto
salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del  decreto  legislativo
((16 novembre 2015, n. 180)); 
    b)  le  cessioni  con  patto  di  riacquisto  e  le   transazioni
effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo  quanto  previsto
agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo ((16 novembre 2015,  n.
180)), nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1. 
  3. Ferme restando le disposizioni dello  Stato  d'origine  relative
alle azioni di annullamento, di nullita' o di  inopponibilita'  degli
atti  compiuti  in  pregiudizio  dei  creditori,  l'adozione  di   un
provvedimento  di  risanamento  o  l'apertura  di  una  procedura  di
liquidazione non pregiudica: 
    a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni  materiali
o immateriali mobili o immobili, di proprieta' della  banca,  che  al
momento  dell'adozione  di  un   provvedimento   di   risanamento   o
dell'apertura  di  una  procedura  di  liquidazione  si  trovano  nel
territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine.  Ai
predetti fini e' assimilato a un diritto reale il  diritto,  iscritto
in un pubblico  registro  e  opponibile  a  terzi,  che  consente  di
ottenere un diritto reale; 
    b) i diritti, nei confronti della banca,  del  venditore,  basati
sulla riserva di proprieta', e del compratore di beni che al  momento
dell'adozione del provvedimento o dell'apertura  della  procedura  si
trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello  di
origine; 
    c) il diritto del creditore  di  invocare  la  compensazione  del
proprio credito con il credito della banca, quando  la  compensazione
sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. 
  4. In deroga all'articolo  95-bis,  la  normativa  dello  Stato  di
origine  non   si   applica   alla   nullita',   all'annullamento   o
all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori,
quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto  pregiudizievole
e'  disciplinato  dalla  legge  di  uno  Stato  comunitario  che  non
consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. 
  5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di  risanamento  o
dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle  cause  pendenti
relative a un bene o a un diritto del quale la banca  e'  spossessata
sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa
e' pendente. 
  6. Le previsioni di cui ai commi 1,  2  e  3  trovano  applicazione
soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non  riguardano  altri
profili  della  disciplina   delle   procedure   di   risanamento   e
liquidazione, quali le norme in  materia  di  ammissione  allo  stato
passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle  relative
pretese,  e  di  liquidazione  e  riparto  dell'attivo,  che  restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.