DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 95-quinquies 
           Pubblicita' e informazione agli aventi diritto 
 
  1. ((I provvedimenti di risanamento e di avvio della  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa)) adottati nei  confronti  di  una
banca italiana che abbia succursali o presti servizi in  altri  Stati
comunitari  sono  pubblicati  per  estratto  anche   nella   Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee e in due  quotidiani  a  diffusione
nazionale di ciascuno Stato ospitante. 
  2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e  8,  ai
soggetti che hanno la residenza, il domicilio o  la  sede  legale  in
altro Stato comunitario devono indicare i termini e le  modalita'  di
presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e  delle
opposizioni  previste  dall'articolo  87,   comma   1,   nonche'   le
conseguenze del mancato rispetto dei termini. 
  3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e  2  sono
effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione  in  tutte  le
lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e  lo
scopo delle comunicazioni stesse. 
  4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4  e  5,
le opposizioni di cui all'articolo 87 e le  domande  di  insinuazione
tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che  hanno  la
residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato  comunitario,
possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e  recano
un'intestazione  in  lingua  italiana  volta  a  chiarire  la  natura
dell'atto. I commissari possono chiedere  una  traduzione  in  lingua
italiana degli atti medesimi. 
  5. Per soggetti di  cui  al  comma  2,  i  termini  indicati  dagli
articoli 86, comma 4, e 87, comma 1,  sono  raddoppiati;  il  termine
indicato  nell'articolo  86,  comma  5,   decorre   dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'   europee
prevista nel comma 1.