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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-9-2021
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Art. 94

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applicano
((l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza))
e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo. (65)
((93))
((96))
((104))
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 3 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale".
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AGGIORNAMENTO (93)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che la presente modifica si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (96)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
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AGGIORNAMENTO (104)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.