DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 94 
        Esecuzione del concordato e chiusura della procedura 
 
  1. I commissari  liquidatori,  con  l'assistenza  del  comitato  di
sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo  le
direttive della Banca d'Italia. 
  2. Eseguito  il  concordato,  i  commissari  liquidatori  convocano
l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata  la  modifica
dell'oggetto sociale in  relazione  alla  revoca  dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo  la  modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per  la
cancellazione  della  societa'  ed  il  deposito  dei  libri  sociali
previsti  dalle  disposizioni  del  codice  civile  in   materia   di
scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali. 
  3.  Si  applicano  ((l'articolo  315  del  codice  della  crisi   e
dell'insolvenza))  e,  in  quanto  compatibile,  l'articolo  92   del
presente decreto legislativo. (65) ((93)) ((96)) ((104)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 3 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  la
presente modifica si applica "alle liquidazioni coatte amministrative
disposte per effetto di  domande  depositate  o  iniziative  comunque
esercitate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  3  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  3  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.