DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 91 
                       Restituzioni e riparti 
 
  1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche'  degli
strumenti  finanziari  relativi  ai  servizi  di   cui   al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e,  secondo  l'ordine  stabilito
dall'articolo 221 del codice  della  crisi  e  dell'insolvenza  fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione  dell'attivo
liquidato. Le indennita' e i rimborsi  spettanti  agli  organi  della
procedura di amministrazione  straordinaria  e  ai  commissari  della
gestione provvisoria che abbiano  preceduto  la  liquidazione  coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221,
comma 1, lettera a), del codice della  crisi  e  dell'insolvenza.  Il
pagamento dei  crediti  prededucibili  e'  effettuato  previo  parere
favorevole del comitato di sorveglianza. (93) (96) (104) 
  1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  2741  del  codice
civile e dall'articolo 221 del codice della crisi e  dell'insolvenza,
nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma  1:  (93)
(96) (104) 
    a) i seguenti crediti sono soddisfatti  con  preferenza  rispetto
agli altri crediti chirografari: 
      1) la parte dei  depositi  di  persone  fisiche,  microimprese,
piccole  e  medie  imprese  ammissibili  al  rimborso   e   superiore
all'importo previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; 
      2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso
succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia; 
    b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai  crediti  indicati
alla lettera a): 
      1) i depositi protetti; 
      2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti  a
seguito della surroga nei diritti e negli  obblighi  dei  depositanti
protetti; 
    c) sono soddisfatti con preferenza rispetto  agli  altri  crediti
chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i  crediti  indicati
alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca. (65) 
    c-bis) i crediti per il rimborso  del  capitale  e  il  pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli
strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo  livello   indicati
dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti  gli  altri  crediti
chirografari e con preferenza rispetto ai  crediti  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati  della
societa'. 
    ((c-ter) quando  non  sono  computabili  nei  fondi  propri  come
definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  118),  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti  di
tutti i creditori non subordinati della  societa'  sono  soddisfatti,
per  il  rimborso  del  capitale,  il  pagamento  degli  interessi  e
eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla  lettera
c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi  di
fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi  propri.  Lo
stesso trattamento si applica anche ai  crediti  subordinati,  quando
questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.)) 
  2. Se risulta rispettata, ai sensi  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la  separazione  del  patrimonio
della banca da quelli  dei  clienti  iscritti  nell'apposita  sezione
separata dello stato passivo, ma non sia  rispettata  la  separazione
dei patrimoni dei detti clienti tra  di  loro  ovvero  gli  strumenti
finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte  le
restituzioni,   i   commissari   procedono,   ove   possibile,   alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei  diritti  per  i
quali ciascuno dei clienti e' stato  ammesso  alla  sezione  separata
dello  stato  passivo,  ovvero  alla  liquidazione  degli   strumenti
finanziari di pertinenza della  clientela  e  alla  ripartizione  del
ricavato secondo la medesima proporzione. 
  3. I clienti iscritti nell'apposita sezione  separata  dello  stato
passivo  concorrono   con   i   creditori   chirografari   ai   sensi
dall'articolo 221, comma 1, lettera  c)  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza,  per  l'intero,  nell'ipotesi  in  cui  non  risulti
rispettata la separazione del patrimonio della banca  da  quelli  dei
clienti ovvero per la parte del diritto  rimasto  insoddisfatto,  nei
casi previsti dal comma 2. (93) (96) (104) 
  4. I commissari, sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e  previa
autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate
tutte le attivita' e accertate tutte le passivita', possono  eseguire
riparti parziali e restituzioni, anche integrali,  sia  a  favore  di
tutti gli aventi diritto sia a favore di talune  categorie  di  essi,
anche per  intero,  trattenendo  quanto  stimato  necessario  per  il
pagamento dei debiti prededucibili. (65) 
  5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e  le
restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva
assegnazione delle quote e dei beni  spettanti  a  tutti  gli  aventi
diritto. 
  6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni,  i  commissari,  in
presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le  quali
non sia stata definita l'ammissione allo stato  passivo,  accantonano
le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e  alle
restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di  detti  soggetti,
al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso
di riconoscimento dei  diritti  o,  in  caso  contrario,  della  loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto. 
  7. Nei casi previsti dal comma  6,  i  commissari,  con  il  parere
favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono acquisire  idonee  garanzie  in  sostituzione
degli accantonamenti. 
  8. La presentazione oltre i termini dei  reclami  e  delle  domande
previsti dall'articolo 86, commi 4  e  5,  fa  concorrere  solo  agli
eventuali riparti e restituzioni successivi, nei  limiti  in  cui  le
pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello  stato
passivo, dal  giudice  in  sede  di  opposizione  proposta  ai  sensi
dell'articolo 87, comma 1. 
  9.  Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva  ai   sensi
dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni  che
venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. 
  10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i  diritti
di prelazione sono salvi quando i beni ai quali  si  riferiscono  non
siano stati ancora alienati. 
  11. Fino alla restituzione  o  alla  liquidazione  degli  strumenti
finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli
stessi   siano   amministrati   in   un'ottica   ((conservativa   con
l'obiettivo)) di minimizzazione del rischio. 
  11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese,  piccole  e
medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al  criterio
del  fatturato  annuo  previsto   dall'articolo   2,   paragrafo   1,
dell'Allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/361/CE. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma  9)  che  "L'articolo  91,
comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, come modificato  dall'articolo  1,  comma  33,  del  presente
decreto,  si  applica  nelle   procedure   di   liquidazione   coatta
amministrativa e di risoluzione iniziate dopo il 1° gennaio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  le
presenti   modifiche   si   applicano   "alle   liquidazioni   coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 1,  1-bis  e  3  del
presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 1,  1-bis  e  3  del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.