DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 89 
                        Insinuazioni tardive 
 
  1. Dopo il deposito dello stato passivo e  fino  a  che  non  siano
esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i  titolari
dei diritti indicati  nell'articolo  86,  comma  2  che  non  abbiano
ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8,  e  non
risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere
i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a
5,  e  dall'articolo  88.  ((Decorsi  sei  mesi  dalla  pubblicazione
dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8,  le  domande  tardive
sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo e'  dipeso
da causa a lui non imputabile.)) ((65)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Per  le  procedure
di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata  in  vigore
del  presente  decreto  ai  sensi  dell'articolo   87   del   decreto
legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,   sono   impugnabili
esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al  comma  2  del
medesimo articolo  87,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Si
applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure,
il  termine  per  la  proposizione  delle  domande  tardive  di   cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in  vigore
di quest'ultimo".