DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 84 
           Poteri e funzionamento degli organi liquidatori 
 
  1. I commissari liquidatori hanno la  rappresentanza  legale  della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e  procedono  alle
operazioni della liquidazione.  I  commissari,  nell'esercizio  delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
  2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari  nell'esercizio
delle loro funzioni, controlla  l'operato  degli  stessi  e  fornisce
pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle  disposizioni
della Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia puo'  emanare  direttive  per  lo  svolgimento
della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o
di atti debbano essere da essa autorizzate e che per  le  stesse  sia
preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I  membri  degli
organi liquidatori sono personalmente responsabili  dell'inosservanza
delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono  opponibili  ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 
  4. I commissari devono presentare annualmente alla  Banca  d'Italia
una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata da  un  rapporto  del
Comitato di sorveglianza.  ((I  commissari  pubblicano  altresi'  una
informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti  indicati
nell'articolo  86,  comma  2,  e   ai   soci   sull'andamento   della
liquidazione, secondo le direttive delle  Banca  d'Italia.))  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. (65) 
  5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e  di  quella
dei  creditori  sociali  contro   i   membri   dei   cessati   organi
amministrativi e di controllo ed il direttore  generale,  dell'azione
contro il soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei  conti,
nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente
che esercita l'attivita' di  direzione  e  coordinamento,  spetta  ai
commissari,   sentito   il   comitato   di    sorveglianza,    previa
autorizzazione della Banca d'Italia. 
  6. Ai commissari liquidatori  e  al  comitato  di  sorveglianza  si
applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 
  7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia  e  con
il parere favorevole del  comitato  di  sorveglianza,  possono  farsi
coadiuvare nello svolgimento delle  operazioni  da  terzi,  sotto  la
propria responsabilita' e con oneri a carico della  liquidazione.  In
casi eccezionali, i commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il  compimento  di
singoli atti. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale".