DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 83 
Effetti del provvedimento  per  la  banca,  per  i  creditori  e  sui
                   rapporti giuridici preesistenti 
 
  1. Dalla data di insediamento degli  organi  liquidatori  ai  sensi
dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno  lavorativo  successivo
alla data di adozione del provvedimento che dispone  la  liquidazione
coatta, sono sospesi  il  pagamento  delle  passivita'  di  qualsiasi
genere e le restituzioni di beni di terzi. La  data  di  insediamento
dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora  e
del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del  processo
verbale previsto all'articolo 85. 
  2. Dal termine indicato  nel  comma  1  si  producono  gli  effetti
previsti  dagli  articoli  142,  144,  145  e  165,   nonche'   dalle
disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del  codice  della
crisi e dell'insolvenza. (93)(96)(104) 
  3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione
non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione,  salvo  quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per  qualsiasi
titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun  atto  di
esecuzione forzata o cautelare. Per le  azioni  civili  di  qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente  esclusivamente  il
tribunale del luogo in cui la banca  ha  il  centro  degli  interessi
principali. (93)(96)(104) 
  3-bis. In deroga all'articolo 155, comma 1, del codice della  crisi
e dell'insolvenza, la compensazione  ha  luogo  solo  se  i  relativi
effetti siano stati fatti valere da una delle  parti  prima  che  sia
disposta  la  liquidazione  coatta  amministrativa,  salvo   che   la
compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di
cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un  accordo  di
netting, come definito dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)) o da un  accordo  di
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  1252  del   codice   civile.
(93)(96)(104) 
 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  le
presenti   modifiche   si   applicano   "alle   liquidazioni   coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 2,  3  e  3-bis  del
presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 2,  3  e  3-bis  del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.