DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 80 
                            Provvedimento 
 
  ((1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
Banca d'Italia, puo' disporre  con  decreto  la  liquidazione  coatta
amministrativa  delle  banche,  anche  quando   ne   sia   in   corso
l'amministrazione straordinaria ovvero  la  liquidazione  secondo  le
norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma  non  quelli  di
cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto  per  disporre  la
risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo  18,  paragrafo  1,
lettere a)  e  b),  ma  non  quelli  di  cui  alla  lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 806/2014.)) 
  2. La liquidazione coatta puo' essere  disposta,  con  il  medesimo
procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata  degli  organi
amministrativi,   dell'assemblea   straordinaria,   dei    commissari
straordinari o dei liquidatori. 
  3. Il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  la
proposta  della  Banca  d'Italia  sono  comunicati   dai   commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano  richiesta,  non  prima
dell'insediamento ai sensi dell'art. 85. 
  4. Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
pubblicato per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le  funzioni  degli
organi amministrativi, di controllo e assembleari,  nonche'  di  ogni
altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste  dagli
articoli 93, comma 1, e 94, comma 2. 
  6. Le banche non sono  soggette  a  procedure  concorsuali  diverse
dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme  della   presente
sezione; per quanto  non  espressamente  previsto  si  applicano,  se
compatibili,   le   disposizioni   del   codice   della    crisi    e
dell'insolvenza. (93)(96)(104) 
 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  la
presente modifica si applica "alle liquidazioni coatte amministrative
disposte per effetto di  domande  depositate  o  iniziative  comunque
esercitate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  6  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  6  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.