DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 79 
                     (( (Banche comunitarie). )) 
 
  ((1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione  da
parte  di  banche  comunitarie  delle  disposizioni   relative   alle
succursali  o  alla  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della
Repubblica, il cui controllo spetta  all'autorita'  competente  dello
Stato d'origine, la  Banca  d'Italia  ne  da'  comunicazione  a  tale
autorita' per i provvedimenti necessari.  In  attesa  di  questi,  se
sussistono ragioni di urgenza la  Banca  d'Italia  puo'  adottare  le
misure  provvisorie  necessarie  per  la  tutela  delle  ragioni  dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai  quali  sono
prestati  i  servizi,   comprese   l'imposizione   del   divieto   di
intraprendere nuove operazioni e la  sospensione  dei  pagamenti;  le
misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello  Stato
d'origine, alla Commissione europea e all'ABE. 
  2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda
disposizioni relative alla liquidita' della banca  comunitaria  o  in
ogni altro caso di  deterioramento  della  situazione  di  liquidita'
della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare  le  misure  necessarie
per la stabilita' finanziaria o  per  la  tutela  delle  ragioni  dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai  quali  sono
prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita'  competente  dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare
sono comunicate all'autorita'  competente  dello  Stato  d'origine  e
all'ABE. 
  3. Quando i provvedimenti  dell'autorita'  competente  dello  Stato
d'origine indicati al comma 1 manchino  o  risultino  inadeguati,  la
Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per  la
risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 
  4. In caso di violazione o di rilevante rischio  di  violazione  da
parte  di  banche  comunitarie  delle  disposizioni   relative   alle
succursali  o  alla  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della
Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta
le misure necessarie a  prevenire  o  reprimere  tali  irregolarita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni,
la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale,  dandone
comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.)) 
                                                               ((64)) 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Fino all'emanazione  da  parte  della  Commissione  europea  del
requisito di liquidita' previsto dall'articolo  460  del  regolamento
(UE) n.  575/2013,  trova  applicazione  l'articolo  79  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  nella  formulazione  vigente
anteriormente   all'entrata   in   vigore   del   presente    decreto
legislativo".