DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 77 
               Succursali di banche ((di Stato terzo)) 
 
  1. Nel caso  di  amministrazione  straordinaria  di  succursali  di
banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica,  i
commissari straordinari e il comitato di  sorveglianza  assumono  nei
confronti  delle  succursali  stesse  i  poteri   degli   organi   di
amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. ((97)) 
  1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della  procedura  di
amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza  degli  Stati
((dell'Unione europea)) che  ospitano  succursali  della  banca  ((di
Stato terzo)). L'informazione e' data, con ogni mezzo,  possibilmente
prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. 
  2. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
presente sezione. 
                                                                 (65) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma
12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli  artt.
da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I  comprendente  gli  artt.  da
69-duodecies  a  69-septiesdecies;   (con   l'art.   1,   comma   13)
l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione  01-I  comprendente
gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis. 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1,  comma
42, lettera b)) che al comma  1  del  presente  articolo,  la  parola
«extracomunitari» e' sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo».