DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 75 
                         Adempimenti finali 
 
  1. I commissari straordinari e il  comitato  di  sorveglianza,  ((a
intervalli   periodici   stabiliti   all'atto    della    nomina    o
successivamente nonche')) al termine delle  loro  funzioni,  redigono
separati rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono  alla  Banca
d'Italia.   La   Banca   d'Italia    cura    che    della    chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia  mediante  avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.    La    chiusura    dell'esercizio    in    corso    all'inizio
dell'amministrazione straordinaria e' protratta  a  ogni  effetto  di
legge fino al termine  della  procedura.  I  commissari  redigono  il
bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca  d'Italia
entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione  straordinaria
e pubblicato nei modi di  legge.  L'esercizio  cui  si  riferisce  il
bilancio  redatto  dai  commissari  costituisce  un   unico   periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia,  gli
organi subentrati  ai  commissari  presentano  la  dichiarazione  dei
redditi relativa a detto periodo secondo le  disposizioni  tributarie
vigenti. 
  3. I  commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro  funzioni,
provvedono perche' siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione
ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda  dai
commissari secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1.