DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 74 
                    (Sospensione dei pagamenti). 
 
  1.Se ricorrono circostanze eccezionali i  commissari,  al  fine  di
tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento
delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca  ovvero  la
restituzione  degli  strumenti  finanziari  ai  clienti  relativi  ai
servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  Il
provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza,  previa
autorizzazione della Banca d'Italia, che  puo'  emanare  disposizioni
per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo
non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente,  con  le  stesse
formalita', per altri due mesi. 
  2.  Durante  il  periodo  della  sospensione  non  possono   essere
intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o  atti  cautelari
sui beni della  banca  e  sugli  strumenti  finanziari  dei  clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche  sugli
immobili o acquistati altri diritti di prelazione  sui  mobili  della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori
all'inizio del periodo di sospensione. 
  3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza. 
  ((3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al  comma  1,  la
Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo  96-bis.2,
comma 01, entro il termine ivi indicato, che  decorre  da  quando  la
sospensione diventa efficace.))