DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 71 
                       Organi della procedura 
 
  1. Con il provvedimento  di  scioglimento  degli  organi  la  Banca
d'Italia nomina: 
    a) uno o piu' commissari straordinari; 
    b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque  membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 
  2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE  2015,  N.  181.  Entro
quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e
del presidente del comitato  di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. 
  4. Le  indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  il
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a  carico  della  banca
sottoposta  alla  procedura.  Se  necessario,  esse  possono   essere
anticipate dalla Banca d'Italia. 
  5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento
degli organi straordinari, puo' nominare commissario  provvisorio  un
proprio funzionario, che  assume  i  medesimi  poteri  attribuiti  ai
commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72,
comma 9. 
  6. Agli organi della procedura si (( applica l'articolo  26,  comma
3, lettere a) e d) )). I commissari  devono,  inoltre,  possedere  le
competenze necessarie per svolgere  le  proprie  funzioni  ed  essere
esenti da conflitti di interesse.