DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 68 
                         Vigilanza ispettiva 
 
  1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia  puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati  nell'articolo  65  e
presso i soggetti ai  quali  siano  state  esternalizzate  da  questi
ultimi  funzioni  aziendali  ((...))  e  richiedere  l'esibizione  di
documenti  e  gli  atti  che  ritenga  necessari.  Le  ispezioni  nei
confronti di societa'  diverse  da  quelle  bancarie,  finanziarie  e
strumentali  o  da  quelle  alle  quali  siano  state  esternalizzate
funzioni aziendali ((...)) hanno  il  fine  esclusivo  di  verificare
l'esattezza  dei  dati  e   delle   informazioni   forniti   per   il
consolidamento. ((97)) 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'  competenti  di
uno Stato ((dell'Unione europea)) di effettuare accertamenti presso i
soggetti indicati nel comma 1,  stabiliti  nel  territorio  di  detto
Stato, ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.((97)) 
  3. La Banca d'Italia, su richiesta delle  autorita'  competenti  di
altri  Stati  ((dell'Unione  europea))  o  terzi,   puo'   effettuare
ispezioni presso le societa' con sede  legale  in  Italia  ricomprese
nella vigilanza su base consolidata  di  competenza  delle  autorita'
richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che  la  verifica  sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da  un
revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora
non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera,  prendervi
parte.((97)) 
  3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che  autorita'  competenti
di altri Stati ((dell'Unione europea)) partecipino, per i profili  di
interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ((indicate nell'articolo
60)), qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di
dette autorita'.((97)) 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3,  comma
6) che "Fino all'entrata in vigore  delle  disposizioni  della  Banca
d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e  II,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto, continua ad applicarsi  il  Titolo  III,  Capo  II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
nella versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal  presente
decreto, e la relativa disciplina attuativa."